Riporto, dal sito dell'aduc, le norme base che regolano la garanzia legale.
Mi permetto di far notare che molti conc, rivenditori, case madri speculano sulla "ignoranza" del consumatore, ritengo molto utile quindi conoscere il d.lgs.206/05, almeno per avere una sorta di infarinatura su quelli che sono i nostri diritti.
Per quanto riguarda il caso specifico voglio segnalare a Cello che la catena E' UN ORGANO DI TRASMISSIONE CHE PUO', IN CASO DI ROTTURA E/O MALFUNZIONAMENTO INFICIARE ANCHE LA SICUREZZA DEL VEICOLO. Per quanto la corrosione potesse rappresentare solo una "carenza" da un punto di vista estetico, credo che chiunque abbia preso la decisione di non farla passare in garanzia a fronte di un eventuale giudizio non ne possa sicuramente venir fuori bene.
(Cello so benissimo che sei in grado di insegnarmi a cosa serve la catena
ma in tutte le sentenze che mi son preso la briga di consultare ogni volta che l'oggetto della controversia era un organo di trasmissione, parti dell'impianto frenante, o comunque qualsiasi parte di un veicolo che abbia parte attiva nella sicurezza attiva o passiva, coc e case madri l'hanno sempre presa in testa, questo non è un termine tecnico ma rende meglio l'idea
)
Il codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori.
La norma originaria e’ il d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva
1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli
dal 1519 bis al 1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice del
consumo stesso.
Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di
conformita’ presenti sui beni di consumo acquistati dai consumatori per
due anni, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore. Essa
funziona parallelamente, affiancandovisi come alternativa,
all’eventuale garanzia del produttore relativa allo specifico bene,
garanzia che invece e’ regolata da un contratto.
Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e’
opportuno fare una scelta tra due strade, rappresentate dalle due
garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del
produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i
beni di consumo. Tra le due garanzie possono esserci molte differenze,
in termini economici e temporali, e la convenienza puo’ cambiare a
seconda del caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta,
efficienza dei centri di assistenza, etc. etc.). Cambia anche la
controparte a cui riferirsi. Per la garanzia contrattuale del
produttore e’ responsabile quest’ultimo nonche’, rispetto ai singoli
interventi, il centro di assistenza convenzionato. Per la garanzia di
legge, invece, di fronte al consumatore/acquirente e’ responsabile il
venditore, che puo’ ovviamente poi rivalersi entro un anno sul
produttore o sul distributore del bene.
Per cautelarsi verso venditori che ignorano (in buona fede o
meno) la garanzia biennale di legge a loro carico, e comunque per
affrontare al meglio gli inconvenienti legati alla presenza di difetti
o malfunzionamenti sui propri acquisti, e’ bene che il consumatore sia
-e si mostri- ben informato sulle regole e su tutti i passi a sua
disposizione.
Quando si puo’ utilizzare
La garanzia di legge riguarda la vendita di beni di consumo al
consumatore fatta nell’ambito dell’attivita’ professionale o
imprenditoriale del soggetto venditore, ditta, negozio, fabbrica, etc.
Sono escluse le vendite tra privati, pur se consumatori, o tra ditte (*).
I beni di consumo coperti sono tutti quelli mobili, anche da
assemblare, tranne i beni oggetto di vendita all’asta, l’acqua ed il
gas non confezionati e l’energia elettrica.
La garanzia e’ applicabile anche ai beni usati,
limitatamente pero’ ai difetti NON derivanti all’uso normale della cosa
tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo. Per i beni usati,
inoltre, il venditore puo’ prevedere una limitazione temporale della
durata della garanzia non inferiore ad un anno. Cio’ avviene
frequentemente, ed anzi spesso il venditore prevede una propria
garanzia, contrattuale, piu’ dettagliata di quella di legge. E’
opportuno che tale garanzia, se esiste, sia oggetto di valutazione
prima di effettuare l’acquisto. Approfondimenti sul punto si trovano
sulla scheda GARANZIE SUI BENI USATI
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... eda=142783(*) Nota:
Per gli acquisti fra privati o tra ditte (acquisto con fattura
intestata ad una ditta con partita iva) sono applicabili le generiche
disposizioni del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una
garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di “vizi che
rendano il bene inidoneo all’uso o ne diminuiscano il valore”. In
questo caso la contestazione deve essere fatta entro otto giorni dalla
scoperta dei vizi, e la prova e’ sempre a carico dell’acquirente.
Contano molto le condizioni di vendita sottoscritte, nonche’
-soprattutto per i beni usati- lo stato del bene al momento
dell’acquisto.
I difetti “coperti”
Sono oggetto della garanzia i vizi di produzione
(malfunzionamenti, difetti del bene, etc), fatti rientrare dal codice
nel piu’ generale concetto del vizio di conformita’ del bene rispetto
al contratto di vendita.
In generale, si presume che il bene NON sia conforme al contratto quando:
- non e’ idoneo all’uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo;
- non e’ conforme
alla descrizione fatta dal venditore (o riportata sulla confezione) e
non possiede le qualita’ del bene che eventualmente il venditore abbia
presentato al consumatore come campione o modello;
- non presenta le
qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il
consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura
del bene e delle eventuali dichiarazioni pubbliche (pubblicita’,
etichette) fatte dal venditore o dal produttore;
- non e’ idoneo all’uso voluto dal consumatore e comunicato al venditore al momento dell’acquisto.
In parole povere, sono contestabili sia i tipici vizi di
produzione, quindi tutti i difetti che rendono il bene inservibile
(rotture, malfunzionamenti, etc.), sia i tutti i generici vizi di
non non conformita’ : oggetto diverso da quello pattuito, assenza di
caratteristiche promesse dal venditore, scritte in etichetta o fatte
presenti dal consumatore al momento dell’acquisto, difformita’ rispetto
alla pubblicita’ o alle “normali” aspettative del consumatore
(un’apparecchiatura elettronica che non “colloqui” in italiano, per
esempio), etc.
Si considera difetto anche quello che deriva dall’imperfetta o
errata installazione del bene quando tale attivita’ sia compresa nel
contratto di vendita ed sia stata effettuata dal venditore o da terzi
sotto la sua responsabilita’. Stessa cosa nel caso in cui
l’installazione, concepita per poter essere fatta anche dal
consumatore, sia stata da questi effettuata in modo non corretto a
causa di carenza delle istruzioni di montaggio.
La garanzia non si applica:
- quando il
venditore puo’ dimostrare che il consumatore era a conoscenza del
difetto e/o della mancanza, oppure non poteva ignorarlo con l’ordinaria
diligenza;
- quando il
difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore o da
sue responsabilita’ (interventi sul bene, uso incauto, etc.);
- quando il
venditore puo’ dimostrare che non era a conoscenza delle dichiarazioni
pubbliche inerenti il bene oppure che la decisione di acquistare il
bene non e’ stata influenzata dalle stesse;
- quando il
venditore puo’ dimostrare che le dichiarazioni pubbliche (pubblicita’,
promozioni, etc,) sono state adeguatamente corrette in modo da essere
correttamente conoscibili al consumatore PRIMA dell’acquisto.
Diritti del consumatore
In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese (**), della conformita’ del bene mediante
riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi
particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla
risoluzione del contratto.
In caso di difetti di conformita’ rispetto al contratto (articolo
diverso, caratteristiche mancanti, etc, vedi sopra) il rimedio classico
e’ la risoluzione del contratto, dato che non si tratta di vizi
eliminabili con una riparazione o una sostituzione. Il principio e’
quello generico fissato dal codice civile, la risoluzione del contratto
per inadempienza.
In tutti gli altri casi, o comunque quando vi e’ una rottura o un
malfunzionamento, Il consumatore puo’ scegliere tra la riparazione o la
sostituzione. Se pero’ il rimedio scelto (tipicamente la sostituzione)
risultasse per il venditore eccessivamente oneroso rispetto all’altro,
questi potrebbe lecitamente cercare di deviare il consumatore verso la
soluzione alternativa.
L’eccessiva onerosita’ si ha quando il rimedio scelto dal
consumatore comporta un costo eccessivamente alto per il venditore
rispetto a quello relativo all’altro rimedio, tenendo conto sia
del valore del bene (senza difetti) sia dell’entita’ del difetto
stesso, ed anche dell’eventualita’ che la soluzione alternativa sia
pienamente risolutiva e non causi problemi al consumatore. Esempio
tipico: difetto su un’auto a fronte del quale il consumatore chiede la
sostituzione della stessa quando il difetto e’ facilmente riparabile
senza inconvenienti per il consumatore. In tale ottica un difetto che
rende il motore totalmente inutilizzabile cambia molto le cose rispetto
ad un piu’ “semplice” malfunzionamento delle frecce, per completare
l’esempio.
Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un
congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al
consumatore.
Se il rimedio si rivela impossibile da attuare, eccessivamente
oneroso (in termini di disagio e danni, anche relativi all’attesa) o
non risolutive, e’ possibile chiedere al venditore la risoluzione del
contratto.
La valutazione di questi casi e’ in parte soggettiva. Se per
esempio si e’ chiesta una riparazione e passano mesi senza ottenere
nulla oppure se si sono tentate inutilmente diverse riparazioni, e’
bene passare alla richiesta di sostituzione (se possibile) o
direttamente alla risoluzione del contratto.
In alcuni casi, tipicamente quando il difetto e’ lieve, al posto
della risoluzione contrattuale si puo’ ottenere una riduzione del
prezzo. A fronte di difetti di lieve entita’, infatti, la risoluzione
non e’ possibile per legge.
NOTE:
- (**) la gratuita’ degli interventi di riparazione o
sostituzione riguarda sia le spese inerenti la mano d’opera ed i
materiali come anche le spese di spedizione del bene.
- niente impedisce alle due parti (consumatore e venditore) di
trovarsi d’accordo su una soluzione “intermedia”, che puo’ essere per
esempio la sostituzione con un bene non identico ma dello stesso tipo o
la consegna di un buono acquisto. E’ bene che il consumatore sappia,
pero’, che queste proposte sono rifiutabili, da considerarsi come
“patteggiamenti” da fare magari per evitare di impegnarsi in successive
controversie. La legge, infatti, prevede altro.
- e’ bene distinguere la contestazione del vizio dal ripensamento
o ad un proprio errore di acquisto. Se si e’ sbagliato a scegliere
articolo o se ci si e’ ripensato, quando possibile e’ bene esercitare
il recesso (per acquisti a distanza o fatti fuori dai locali
commerciali del venditore), entro 10 giorni lavorativi. Il recesso non
e’ esercitabile in caso di acquisto fatto in negozio, quindi in caso di
proprio errore puo’ essere ragionevole accettare un buono acquisto.
Come agire: tempi e modi
Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall’acquisto (consegna
del bene); il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per
contestarli al venditore, quindi in realta’ la prescrizione finale e’
di 26 mesi.
Il vizio che si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna del
bene puo’ essere presunto, ovvero NON grava sul consumatore la prova
della sua presenza sul bene al momento dell’acquisto.
La prova invece grava sul consumatore quando il vizio di
manifesta successivamente oppure quando il consumatore non possa
dimostrare di aver opportunamente contestato nei termini. Detta prova
consiste normalmente in una dichiarazione scritta rilasciata –a seconda
del caso- da un tecnico od addirittura da un perito, o comunque da
qualsiasi documento che possa “certificare” che il danno e’ collegato
ad un vizio preesistente, gia’ presente sul bene (magari “latente”) al
momento dell’acquisto. Ogni considerazione in merito e’ inevitabilmente
generica e puo’ cambiare di volta in volta a seconda del
caso specifico.
E’ quindi molto importante conservare lo scontrino di acquisto per almeno 26 mesi, e
mostrarlo al venditore in caso di contestazioni. Il dato importante e’
la data di acquisto, pur se lo scontrino fosse generico nella
descrizione (meglio ovviamente se non lo e’). In mancanza puo’ andare
bene anche una ricevuta di pagamento (copia assegno, scontrino bancomat
o carta di credito, etc.), oppure una ricevuta fiscale. Ottima
documentazione di acquisto e’ la fattura, a patto ovviamente che NON
sia intestata ad una ditta (con relativa partita iva) ma ad un privato
consumatore.
E’ sempre consigliabile iniziare con un tentativo amichevole e bonario fatto recandosi direttamente dal venditore.
Alla minima traccia di una non obiettiva “resistenza” (una cosa
e’ la fondata contestazione delle nostre rimostranze, un’altra e’
l’evasiva negazione del diritto, il mostrare di non conoscere la legge,
la citazione di fantomatici termini scaduti magari relativi al recesso
o al cambio merce, oppure il frequentissimo scarico della
responsabilita’ ai centri di assistenza del produttore, etc.) e’ bene
mostrarsi decisi e sicuri e far capire subito che si conosce la legge,
minacciando di mettere tutto per iscritto in modo da poter agire anche
legalmente.
Se ancora non si ottiene nulla e’ bene passare alle vie piu’
formali, riportando schematicamente tutte le contestazioni in una
lettera di messa in mora per poi tentare, come primo passo successivo,
una conciliazione dal giudice di pace o presso la locale camera di
commercio, munendosi nel frattempo di tutta la documentazione
necessaria.
Queste le istruzioni a cui attenersi:
Scheda pratica LA MESSA IN MORA
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... eda=111051