La normativa sulla disciplina della viabilità silvo pastorale poggia su un RD del 1923 che tutela il suolo -a qualunque titolo vincolato- anche da danni causati dal transito di mezzi motorizzati
Con il passaggio di competenze alle Regioni in materia di difesa idrogeologica, sta alla singola regione legiferare in materia. Le regioni emettono normative non identiche tra loro, comunque nella sostanza simili e appunto solidali e all'interno del perimetro della legge madre
Di norma, la Regione crea attraverso enti periferici elenchi di strade sottoposte a tutela, che devono essere tabellate (a mio avviso elemento non rilevante ai fini sanzionatori). Per strade si intendono aperture di vie di qualunque genere, dal sentiero alla mulattiera alla carrareccia, la pista forestale ecc. Si sa che il fuoristrada non è come alcuni pensano la strada senza asfalto, ma un'area dove strada non c'e' (prati, pascoli, boschi ecc.)
Il fuoristrada è pero' ricompreso nell'elenco delle strade e l'abuso viene sanzionato alla stessa guisa, cioè il doppio del minimo previsto quindi di norma 200 euro (salvo altre particolari casistiche)
Non è prevista la riduzione del 30% in caso di pagamento entro i 5 giorni perché non si viola il Codice della Strada, ma una legge regionale. Proprio in virtu' di questa legge si può però legalmente praticare il fuoristrada poiché il fine del legislatore non è vietare ma disciplinare, quindi anche permettere
E qui comuni con il benestare delle regioni possono creare impianti fissi per la pratica fuoristradistica, come pure promuovere manifestazioni temporanee
Tornando all'aspetto sanzionatorio, quando veniamo fermati ci viene contestata la violazione della legge regionale (nel mio caso 14/92, Regione Veneto)
e noi con rassegnazione paghiamo. Però pur sussistendo l'elemento costitutivo dell'illecito, può non esserci copertura applicativa; non sempre i comuni adottano il piano come disposto dall'art 3 della lr 14/92 (nel caso del Veneto) o di normative similari emesse dalle altre regioni
Che il comune non abbia adempiuto alle formalità per l'adozione della legge può saperlo la polizia locale ma non altri accertatori, che possono operare in un contesto ampio senza conoscere compiutamente come ogni singolo comune si sia comportato nell'applicarla. Se questo non è stato fatto, come nel comune di mia residenza, una eventuale contravvenzione può essere impugnata con esito vittorioso