KTM Forum Italia - Unofficial Italian Community

L'illecito che non c'è (norme off-road)

Tutto... proprio tutto quello che non ha sezioni dedicate.

Moderatore: Moderatori

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 4 mar 2022, 16:50

La normativa sulla disciplina della viabilità silvo pastorale poggia su un RD del 1923 che tutela il suolo -a qualunque titolo vincolato- anche da danni causati dal transito di mezzi motorizzati
Con il passaggio di competenze alle Regioni in materia di difesa idrogeologica, sta alla singola regione legiferare in materia. Le regioni emettono normative non identiche tra loro, comunque nella sostanza simili e appunto solidali e all'interno del perimetro della legge madre
Di norma, la Regione crea attraverso enti periferici elenchi di strade sottoposte a tutela, che devono essere tabellate (a mio avviso elemento non rilevante ai fini sanzionatori). Per strade si intendono aperture di vie di qualunque genere, dal sentiero alla mulattiera alla carrareccia, la pista forestale ecc. Si sa che il fuoristrada non è come alcuni pensano la strada senza asfalto, ma un'area dove strada non c'e' (prati, pascoli, boschi ecc.)
Il fuoristrada è pero' ricompreso nell'elenco delle strade e l'abuso viene sanzionato alla stessa guisa, cioè il doppio del minimo previsto quindi di norma 200 euro (salvo altre particolari casistiche)
Non è prevista la riduzione del 30% in caso di pagamento entro i 5 giorni perché non si viola il Codice della Strada, ma una legge regionale. Proprio in virtu' di questa legge si può però legalmente praticare il fuoristrada poiché il fine del legislatore non è vietare ma disciplinare, quindi anche permettere
E qui comuni con il benestare delle regioni possono creare impianti fissi per la pratica fuoristradistica, come pure promuovere manifestazioni temporanee
Tornando all'aspetto sanzionatorio, quando veniamo fermati ci viene contestata la violazione della legge regionale (nel mio caso 14/92, Regione Veneto)
e noi con rassegnazione paghiamo. Però pur sussistendo l'elemento costitutivo dell'illecito, può non esserci copertura applicativa; non sempre i comuni adottano il piano come disposto dall'art 3 della lr 14/92 (nel caso del Veneto) o di normative similari emesse dalle altre regioni
Che il comune non abbia adempiuto alle formalità per l'adozione della legge può saperlo la polizia locale ma non altri accertatori, che possono operare in un contesto ampio senza conoscere compiutamente come ogni singolo comune si sia comportato nell'applicarla. Se questo non è stato fatto, come nel comune di mia residenza, una eventuale contravvenzione può essere impugnata con esito vittorioso
Ultima modifica di AleT il 4 mar 2022, 21:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: specificato titolo

Avatar utente
Bat21
Moderatore
 
Messaggi: 26375
Iscritto il: 27 lug 2011, 20:17
Località: Sanremo (IM)

Re: L'illecito che non c'è

Messaggioda Bat21 » 4 mar 2022, 17:48

Topic interessante, indipendentemente dal fatto che si pratichi o meno off-road, in quanto aprirebbe uno spiraglio ricorsivo a taluni sconosciuto.

Ma addentrandoci nello specifico contesto, copio/incollo il testo dell'art. 3 L. 14/1992 - Regione Veneto ...la cui fumosità & gabbola, s'evince dalla parte grassettata :arrow:

Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).
1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini
di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53,
le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di
febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da
assoggettare alla presente disciplina. (iii)
2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali
possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica.
I Comuni
trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati
per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.


Indi per cui, rimane da chiedersi o verificare se lo specifico Comune abbia realmente apposto l'elenco aggiornato strade assoggettabili alla direttiva regionale e per la durata delle due settimane previste; ergo ...la vedo dura dimostrarne i fondamenti d'opposizione con relativo ricorso al Prefetto, per l'annullamento della sanzione amministrativa ...ma tentar non nuoce :wink: .
My little orange mustang!!

Barcollo ma non mollo ...semplicemente, resisto(!)

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è

Messaggioda catarro » 4 mar 2022, 21:45

No non si ricorre al Prefetto, questa non è violazione al cds

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 4 mar 2022, 23:48

Praticamente c'è un procedimento amministrativo che inizia con il verbale notificato o consegnato direttamente al trasgressore, dopodichè il verbale viene trasmesso dagli accertatori all'autorità competente. Questa autorità riceve scritti difensivi e vede se si è pagato in misura ridotta (come dicevo il doppio del minimo cioè 200 euro) entro 60 giorni; se è stato pagato archivia tutto altrimenti notifica un'ingiunzione con la sanzione che può essere stabilita da 100 a 1000 euro. Questa ordinanza può essere impugnata davanti al Giudice di Pace.
Ricapitolando, il sanzionato per prima cosa deve verificare se il piano previsto dalla legge regionale (dall-art. 3 della 14/92 nel mio caso) è stato adottato dal comune, e non è difficile venirne a conoscenza. Nel caso non lo fosse, può scegliere due vie, pagare in misura ridotta i 200 euro entro i 60 giorni e mandare uno scritto difensivo, se viene accolto non paga la multa, se non viene accolto la paga. In entrambi i casi il procedimento è archiviato
La seconda via da seguire, sempre se si sia a conoscenza che il comune non ha adottato il piano, è quella di non pagare nulla, non mandare scritti difensivi ed attendere l'ingiunzione. Che come dicevo puo' essere impugnata davanti al Giudice di Pace. Non c'è l'obbligo di essere assistiti da avvocati, si paga una tassa di 43 euro che può essere risarcita dalla parte soccombente
Che la sanzione sia infondata in assenza di un'adozione del piano ne sono convinto, manca però giurisprudenza a riguardo poiché non sono a conoscenza di sentenze pregresse. Che forse non ci sono, sarebbe una strada nuova da aprire e creare un precedente che può determinare un orientamento più o meno consolidato per i casi a venire

Avatar utente
Bat21
Moderatore
 
Messaggi: 26375
Iscritto il: 27 lug 2011, 20:17
Località: Sanremo (IM)

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda Bat21 » 5 mar 2022, 9:57

Ti ringrazio per l’ulteriore disamina e precisazioni :)

Hai ragione anche riguardo al ricorso (anche) avverso il Giudice di Pace :oops: …ma il “piano” al quale ti riferisci è citato solo blandamente dall’articolo in parola; forse sarà riportato meglio in altri punti di quella legge regionale (norme o condizioni applicative?).

Sempre in ordine all'Istituto del ricorso, per sanzioni amministrative non contemplate dal C.d.S., riporto quanto estrapolato dal web (click :arrow: qui per la fonte)

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata. Il ricorso dev’essere indirizzato all’autorità amministrativa competente, presentando scritti difensivi e documenti ed, eventualmente, chiedendo di essere sentiti personalmente. Per la violazione di norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi statali e regionali la cui applicazione è di competenza comunale, il ricorso dev’essere indirizzato in prima istanza esclusivamente al Sindaco del Comune nel quale la violazione risulta commessa.

Sarebbe poi utile radunare in questo topic tutte le possibili “interpretazioni” sulla normativa, che come BEN sappiamo variano da regione a regione :wink:
My little orange mustang!!

Barcollo ma non mollo ...semplicemente, resisto(!)

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 7 mar 2022, 13:52

Penso che l'ingiunzione possa essere impugnata solo presso l'Ufficio del Giudice di Pace
A proposito di questa legge raffazzonata e di integrazioni, nell'articolato si elencano le casistiche di fuoristrada (pascoli, boschi ecc) ma non si parla di alvei dei fiumi e loro pertinenze
Forse una dimenticanza, poiché la regione lo fa con una deliberazione del 2010, pur richiamando un RD del 1904 e non del 1923, ma sussumendo la sanzione nella lr 14/92
Se la regione vieta qualcosa nel 2010, vuol dire che quella cosa (transito negli alvei fluviali) prima era permessa
Non so come la avrebbe interpretrata il Giudice ma un GdP è un giudice non togato (un cancelliere, un avvocato) e tende spesso a dare ragione al ricorrente. E al comune non conviene impugnare la sentenza per il grado successivo, per poche centinaia di euro
https://bur.regione.veneto.it/BurvServi ... ?id=225462

Avatar utente
KTMgio
 
Messaggi: 451
Iscritto il: 23 apr 2019, 15:44
Località: San Donà di Piave (VE)

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda KTMgio » 7 mar 2022, 15:30

Per strade si intendono aperture di vie di qualunque genere, dal sentiero alla mulattiera alla carrareccia, la pista forestale ecc. Si sa che il fuoristrada non è come alcuni pensano la strada senza asfalto, ma un'area dove strada non c'e' (prati, pascoli, boschi ecc.)


Quindi, se non ho capito male, le strade bianche o carrarecce (ad esempio lungo gli argini o a ridosso dei campi coltivati, purchè non di proprietà privata e/o interdette al transito con appositi cartelli (Divieti di transito), non sono considerate fuoristrada, giusto? Chiedo per un amico.... :mrgreen:

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 7 mar 2022, 18:25

No

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 8 mar 2022, 10:03

No nel senso di sì. Quello non è considerato e non è fuoristrada

Avatar utente
KTMgio
 
Messaggi: 451
Iscritto il: 23 apr 2019, 15:44
Località: San Donà di Piave (VE)

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda KTMgio » 9 mar 2022, 9:17

Ok grazie mille.... lo riferirò al mio amico..... :mrgreen: :rotlf: :fonz:

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 9 mar 2022, 10:38

Salutamelo.

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 9 mar 2022, 10:53

Ricordo agli aficionados del tassellato che noi diciamo fuoristrada in ambito gergale e colloquiale, ma la strada non è tale solo quando è ricoperta da una pavimentazione. Altrimenti quando vado a fare fuoristrada su una strada bianca, e trovo una rampa cementata, dovrei dire ho fatto fuoristrada, poi sono rientrato in strada e poi di nuovo fuoristrada
La strada è creata per l'uomo, per gli animali, per i veicoli
La tipologia del mio pneumatico non trasforma una strada in una non strada. Strada non è solo quella impermeabilizzata dall'asfalto. Lo STRADArio dei nostri comuni è normalmente composto anche da strade bianche
Ci sono casi di strade di categoria superiore, ad esempio strade provinciali, in parte o in toto non asfaltate ma classificate come strade, e non saprei il motivo per cui dovrebbero essere altrimenti definite

catarro
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 25 dic 2021, 9:51

Re: L'illecito che non c'è (norme off-road)

Messaggioda catarro » 9 mar 2022, 11:10

Così è, anche se il nostro amico si farà un'altra risatina


Torna a Joe Bar

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti