da sentenza » 21 mar 2024, 0:01
@Breve scusa il ritardo.
Dunque, la risposta presuppone una riflessione su alcuni principi generali del diritto penale.
Non sono un professore e non ho intenzione di insegnare niente a nessuno sia chiaro.
Innanzitutto, cagionare la morte di una persona espone chi ha commesso l'azione o l'omissione ad una sanzione penale, ad esclusione dei casi in cui operano cause di esclusione della colpevolezza o cause di giustificazione (tra queste, la più famosa è la difesa legittima di cui all'art. 52 codice penale) che però terremo in disparte perchè altrimenti si complica troppo il discorso.
Il nostro codice penale disciplina varie ipotesi di omicidio: a) omicidio volontario, b) omicidio colposo, c) omicidio preterintenzionale, d) morte come conseguenza di altro delitto (che non analizzeremo perchè è molto complesso come reato). La premeditazione è una particolare circostanza aggravante che opera solo nel caso di omicidio volontario.
Nel primo caso il soggetto agente vuole uccidere e si muove in tal senso: ti sparo, ti accoltello alla gola, ti butto giù da un palazzo di 15 piani.
La pena è di minimo 21 anni di reclusione. Con le aggravanti si arriva all'ergastolo.
Nel secondo caso il soggetto non vuole uccidere, anzi non vuole fare alcunchè. Il caso di scuola è l'omicidio stradale (che è un omicidio colposo in senso stretto, solo che il legislatore ha creato un reato ad hoc per far felice l'opinione pubblica, ma non cambia nulla) in cui, per colpa ad es. dovuta ad eccesso di velocità su strada bagnata o con scarsa visibilità, pur non volendo, investi ed uccidi un passante.
La pena base va dai 6 mesi a 5 anni. Con le aggravanti si arriva a 10 anni. Nel caso di omicidio stradale si arriva a 12 anni, in residualissimi casi anche a massimo 18 anni di reclusione.
Nel terzo caso, il soggetto vuole commettere atti diretti a percuotere o ledere qualcuno ma, senza che ciò sia da lui voluto o immaginato, cagiona la morte di quacuno. Il caso di scuola è il pugno dato a qualcuno durante una lite, il malcapitato cade, sbatte la testa sullo spigolo e muore. Si chiama omicidio preterintenzionale perchè si va "oltre" l'intenzione. Volevo farti male, ti ho ucciso accidentalmente.
La pena va dai 10 ai 18 anni di reclusione.
Fatte queste premesse, capirai tu stesso che tutto dipende dal caso concreto.
Tu hai detto che è stato accertato che il soggetto ha messo il filo spinato. Ma per cosa lo ha fatto? Perchè?
Se si riesce a provare che:
-tizio ha messo il filo spinato sapendo che da li sarebbe passato il motociclista
-tizio sapeva che il motociclista sarebbe passato ad una velocità tale da provocargli quelle ferite letali
-l'altezza del filo era calcolata sull'altezza di un motociclista seduto su una moto di quel tipo
etc etc..
Allora, a mio avviso, puoi configurare l'omicidio volontario.
Nel diritto penale è necessario provare sia l'aspetto oggettivo della vicenda (nesso di causalità tra azione/omissione ed evento) sia l'elemento soggettivo, cioè la volontà del soggetto (dolo, colpa e loro sfumature: dolo intenzionale, dolo diretto, dolo eventuale, dolo alternativo; colpa semplice, colpa con previsione etc.)
E tutto deve essere provato in un processo, con pubblico ministero, avvocato e giudice. Testimoni, consulenti di parte, periti, persone offese...e chi più ne ha più ne metta.