da Triade » 26 set 2015, 19:43
Al fine di semplificare e rispondere a coloro che mi hanno interpellato anche in MP :
Il ricorso che si deve presentare deve specificare chiaramente i motivi d’urgenza, che rendono necessario far accertare, prima del giudizio finale , lo stato della moto poichè significa in senso pratico conoscere in anticipo una perizia tecnica del tribunale.
Il tribunale andrà a verificare se ci sono i parametri giuridici dell ex art. 696 del codice procedura civile , fissando contestualmente l’udienza di comparizione delle parti , in questo caso il proprietario della moto e il concessonario e se ritenuto necessario , con la chiamata del terzo , cioè il produttore della moto. Successivamente il giudice nominerà se necessario il consulente tecnico, (CTU) fissando ciò che servirà per le operazioni di perizia tecnica, ad esempio le tempistiche .
Il giudice, sentendo le necessità del CTU , fisserà il termine che normalmente sarà nel giro di 2/3/4 mesi affinché il CTU dovrà presentare la propria perizia superpartes .
Avendo conoscenza della perizia potrete decidere se procedere in giudizio oppure valutare un altra strategia, in quanto la perizia , ricordate , che avrà solamente un valore di accertamento e non sarà assolutamente una sentenza e/o condanna ...
In ogni caso un fondo per le spese legali di parte sarà sempre da anticipare ... Quindi tenetela come procedura extrema ratio...
Concludendo , per quanto sopra , valutate sempre bene quanto sia necessario ricorrere al codice civile e/o del consumo nelle sedi opportune... A volte (il di più) una soluzione stragiudiziale o prima ancora un sorriso, una pacca sulla spalla e un caffè bevuto insieme al conce e capo officina valgono di più di tante altre cose...