Salve a tutti e grazie per il bentornato....
Ho pensato di offrire un contributo chiarificatore all annoso problema dei vizi e/o difetti ...
Allora, negli ultimi tempi molti amici del forum si sono lamentati dei problemi più o meno gravi, temporanei o persistenti presenti sulle proprie ADV.
Molti si sono rivolti al conce , altri coinvolgendo la KTM , altri ancora hanno risolto con un empirico "fai da te" ...
Alcuni hanno risolto altri no...
Ma in tutte queste dinamiche , cosa , come e chi tutela l acquirente?
Come ci si deve comportare? Come far valere i propri diritti ?
PREMESSO
che quanto riportato in questo post NON sostituisce la consultazione e l intervento di un proprio legale di fiducia iscritto al foro di competenza ( residenza dell acquirente ) o un consulto con un associazione dei consumatori ma vuole solamente essere un esempio esemplificativo e non esaustivo di ciò che la legge prevede e può risolvere.
Quindi è da considerarsi un post indicativo senza qualsivoglia valore professionale ma solo amatoriale generico , in quanto ogni situazione è da valutarsi singolarmente , separatamente e appartenente ad una casistica diversa sia nel merito che di specie.
Ciò premesso :
Innanzitutto partiamo dalle Parti : acquirente del prodotto ( cliente/moto ) e venditore ( controparte cioè concessionaria) , nei casi più gravi vi è poi il "terzo " chiamato in causa ( esempio casa costruttrice o produttore).
In Italia tra i vari codici ne esiste uno specifico : Codice del Consumo , che regola le normativa sull acquisto di un prodotto nuovo o usato.
Vi sono riportati tra i vari articoli , alcuni che sottolineano molto bene i diritti e doveri delle Parti.
Essi sono gli art. 130 e 132 che per semplicità espositiva riporto :
L' art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) :
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
La responsabilità del venditore permane per due anni.
Art. 132 Codice del Consumo: 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Significa che la legge consente al consumatore che abbia acquistato un prodotto difettoso di chiedere, a sua insindacabile scelta, al venditore di ripararlo o sostituirlo.
(Ricordate che esiste un limite temporale all'esercizio del diritto per richiedere la sostituzione del prodotto guasto che è di 60 gg dalla scoperta del vizio, come viene riportato nell art 132 comma 2 che segue...)
L'art. 132 (co. 2) afferma: Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
Questo per l acquisto del mezzo nuovo di concessionaria.
Vi sono però delle differenze con l acquisto dell usato.
Acquistare una moto tra privati (compra-vendita) non esiste il diritto ad una garanzia specifica ma solo l obbligo per chi vende di garantire che la moto "sia immune da vizi" che la possano cioè rendere inidonea all uso per cui è destinata ( esempio motore rotto o telaio fortemente piegato che ne pregiudica la sicurezza ecc) oppure un contakm che riporta un chilometraggio molto inferiore in modo da diminuirne in modo apprezzabile il valore successivamente.
Il venditore professionista (conce) invece deve consegnare una moto " conforme" , cioè idonea all uso cui di solito serve e che presenti quindi qualità e prestazioni abituali di una moto dello stesso tipo , tenendo conto della normale usura e dell età del mezzo. Condizioni che devono essere descritte in apposita scheda valutativa sottoscritta per accettazione da parte del cliente.
In questo caso si applica la garanzia annuale e non biennale , fatto salvo accordi in deroga specifici , scritti e accettati dalle Parti. Garanzia che tiene conto di diversi parametri per avere applicazione totale nella riparazione della moto , spesso a sfavore anche parziale per l acquirente ,( l usura ad esempio è una condizione negativa..)
Se invece il vizio andasse ad influire in modo determinante sulla possibilità di uso e valore della moto , in questo caso risulterebbe " non conforme" e il venditore sarebbe obbligato alla riparazione a totale sua cura e spese.
La legge prevede però , a favore dell acquirente, una strada percorribile prima di iniziare un contenzioso :
la richiesta al Giudice di competenza il cosiddetto "Accertamento Tecnico Preventivo"
L ATP , che si esegue tramite un proprio legale , permette di verificare con apposita perizia tecnica la sussistenza o meno dei requisiti per ottenere un risarcimento , un accordo transativo , lo scioglimento del contratto e restituzione del pagato o addirittura la sostituzione del mezzo.
Questo per evitare ricorsi al tribunale che , sempre con il dubbio dell esito positivo di una sentenza a proprio favore , possano avere dei costi economici non indifferenti , a volte superiore al valore di causa .
L importante è il rispetto da parte del acquirente di tutte le condizioni post vendita richieste dal venditore (esecuzione dei tagliandi nei tempi e modalità previste, notifica dei vizi occulti , nessun fai da te o fuori rete di assistenza ufficiale ecc.)
Notifica : sempre raccomandata A/R oppure email con Posta Certicata (le email normali a volte sono messe in discussione nel loro valore giuridico) diretta sempre al venditore e in taluni casi di non lieve entità o reiterata presentazione del vizio/ difetto , (sono due casi diversi ma ci dilungheremo troppo...) da inviarsi anche per p.c. (per conoscenza) al produttore/costruttore.
Come vedete non tutto è perduto , anzi la legge prevede una tutela molto importante a ns favore, non serve arrabbiarsi poichè si perde il lume della ragione e si rischia di fare figure non sempre bellissime... In una nota testata motociclistica, nell ultimo numero estivo, un motociclista possessore di una KTM ADV ha scritto alla redazione denunciando gli sbacchettamenti della propria ADV a velocità molto sostenuta, citando la sicurezza , il costo sostenuto per l acquisto e tante altre affermazioni negative ... terminando con la frase concettuale che da nessuna parte vi era scritto che sopra una certa velocità il mezzo dotato di apposite valigie non era più sicuro...
Risultato: il giornalista nella sua risposta , tra le varie cose ha riportato molto correttamente una selezione fotografica dell interno delle valigie originali KTM in cui svetta una splendida etichetta argentea in cui vi è riportato " Velocità max 150 km/h"...