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targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

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wave75
 
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targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

Messaggioda wave75 » 13 ott 2011, 14:22

hola, mi hanno detto che con il nuovo cds è stata abolita la ripetitrice della motrice sul rimorchio.
pare che sia la legge 120/2010, qualcuno sa darmi i riferimenti del decreto attuativo della legge in questione?
stando alla legge i nuovi rimorchio immatricolati dopo il 29 luglio 2010 non hanno piu l'obbligo della targa gialla, qualcuno puo' confermarmelo?

ecco quello a cui mi riferisco
Art. 11.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di
solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che
tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona
giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione»;
b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e
12».
3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono
soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3
del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico
(PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, con particolare riferimento alla definizione delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data.
E' fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i rimorchi
immessi in circolazione prima della data di cui al periodo
precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
...ESTICAZZI!!!

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Re: targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

Messaggioda wave75 » 13 ott 2011, 14:26

questo dovrebbe essere l'art 100 gia riveduto
Art. 100.

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I rimorchi e (questo è stato eliminato , quindi solo i carrelli appendice) carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione è 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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Re: targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 ott 2011, 23:56

Ma tu stai ancora dietro a quelli della motorizzazione per il gancio traino??? :shock: :? :shock:



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Re: targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

Messaggioda wave75 » 14 ott 2011, 5:46

Bu-BU EL Franz ha scritto:Ma tu stai ancora dietro a quelli della motorizzazione per il gancio traino??? :shock: :? :shock:

no, quello fortunatamente l'ho risolto!
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Re: targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

Messaggioda CREG » 14 ott 2011, 12:05

ecco, prima han fatto fare a CREG 20 targhe ripetitive e poi le han tolte :mrgreen:
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Re: targa ripetitrice sui nuovi rimorchi abolita...?

Messaggioda thecapitan » 15 ott 2011, 8:40

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