hola, mi hanno detto che con il nuovo cds è stata abolita la ripetitrice della motrice sul rimorchio.
pare che sia la legge 120/2010, qualcuno sa darmi i riferimenti del decreto attuativo della legge in questione?
stando alla legge i nuovi rimorchio immatricolati dopo il 29 luglio 2010 non hanno piu l'obbligo della targa gialla, qualcuno puo' confermarmelo?
ecco quello a cui mi riferisco
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di
solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che
tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona
giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione»;
b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e
12».
3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono
soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3
del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico
(PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, con particolare riferimento alla definizione delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data.
E' fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i rimorchi
immessi in circolazione prima della data di cui al periodo
precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.