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castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Tutto... proprio tutto quello che non ha sezioni dedicate.

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thecapitan
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda thecapitan » 11 ott 2011, 20:39

wave75 ha scritto:qualche figlio di p.... ti frega la moto e pur sapendo dove potresti andare a recuperarla... nessuno si muove per "questioni di ordine pubblico" vedi campo nomadi...
in compenso pero son tutti pronti a far cassa e a multare il primo minkione che si iscrive ad una gara (regolare) e che si presenta con il targhino...MADAIII SUUUU



E questo non e' un esempio a caso ma una realta' di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni.
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 11 ott 2011, 20:48

Jenk, sempre per capire ché sono ignorante sul tema.
D'accordo che le piste sono un luogo privato, ma anche il suolo pubblico nel momento in cui viene autorizzato un uso privato di fatto lo è.
Pensa al ciclismo, al fatto che vanno contromano su strade pubbliche e che non rispettano i limiti di velocità (in discesa) neanche nei passaggi in centri abitati. Non è uno scandalo ma la normalità visto che le strade sono chiuse al pubblico per un uso momentaneamente "privato".

Discorso diverso se nelle gare di enduro, e questa nella fattispecie, fosse previsto un passaggio su strade e centri abitati non chiusi al traffico.
Ho letto l'anno scorso che alcuni piloti sono stati penalizzati durante la Dakar per aver superato il limite di velocità in alcuni centri abitati, fattispecie che ci sta tutta in quel caso (anche se mi sono sempre chiesto perché far passare una gara, non una scampagnata tra amici, nei centri abitati).

Sia come sia io continuo a pensare che questi controlli vadano fatti a inizio o fine gara, mai durante, altrimenti si passa dal rispetto delle regole alla pagliacciata. Ripeto, sono gare ufficiali di qualche federazione, magari internazionale, non un gita di motociclisti della domenica.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 20:53

Letto in altro sito.

".... al briefing della sera ci è stato detto di metter le targhe originali anche durante il percorso dato che la forestale aveva promesso dei controlli. Premesso che tutte le moto sono state messe in parco chiuso munite di targa originale, oltre ai soliti controlli fonometrici e via discorrendo, una volta partiti domenica la maggior parte di noi ha rimosso la targa".

Chiaro che le moderne enduro non hanno un portatarga degno di questo nome per preservarla e non perderla.
Però nel caso specifico sono stati avvisati e l'hanno tolta appena partiti (l'avrei fatto anch'io).
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Patacca » 11 ott 2011, 20:57

Dico subito che non ci si comporta così....
A me era successo una cosa simile...andavo a pistonare e avevo i numeri adesivi sul parafango....andavo a 45 km/h tranquillissimo dietro una macchina e non la superavo neanche.....mi sento suonare da dietro mi giro....la stradale.....subito dico scappo...(un rettilineo e 2 curve e c'era il fiume, con tanto di guado possibile e mille altre uscite.....) mi dico NO, tanto sono tutto a posto in regola, e poi ho gli stivali, sono mascherato, capiranno che sto andando per i boschi, sto andando come uno scooter, poi vedono anche i numeri della targa......dai fermiamoci......
1992.....500.000 lire di multa (che erano tanti ma tanti soldi per uno studente liceale)....., sequestro del libretto, denuncia per autocostruzione della targa, etc etc.... :goku: :incaz:


forse può aver senso pensare a un compromesso.....
avevo visto una volta in sistema per attaccare e staccare la targa con un clik clak....magari una soluzione potrebbe essere mettere la targa sulla schiena o in un micro zainetto per le speciali e rimontarla alla fine della speciale.... so che è una rottura....ma se il problema sta lì bisogna aggirarlo.
Se sei incerto.....TIENI APERTOOOOO La mia Super Enduro a carburatori spippolati offre polvere a volontà....

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 21:01

klw ha scritto:Jenk, sempre per capire ché sono ignorante sul tema.

Siamo in due .... visto che l'interpretazione della legge è sovrana in questi casi.


Comunque provo a risponderti (secondo me).
Il ciclismo chiude al transito ordinario dove passa.
Una gara di enduro ha tratti su suolo aperto al traffico, di solito ai briefing lo specificano SEMPRE.

Questa (per me) è la GRANDE differenza con l'esempio che porti :wink:
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 11 ott 2011, 21:07

Ok, capito come stanno le cose trovo ineccepibile il comportamento della Forestale. Altrettanto, se fosse stata una gara internazionale non avrei più organizzato una tappa in Italia.
Va bene tutto ma queste pagliacciate DURANTE una gara sono segno di ripicca verso qualcuno (Federazione, organizzatori, comitati locali, non lo so) e finiscono per danneggiare l'immagine di tutti.
Un po' come il marito che si spara nelle palle per far dispetto alla moglie.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda baz » 11 ott 2011, 21:22

facile prendersela con chi secondo loro sono polli da spennare perche' "fuori legge " ma che vadano a cercare i veri delinquenti ...solo che di quelli hanno paura bravi....sono proprio bravi......ma che si vergognino.....infami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda mchanic » 11 ott 2011, 22:55

Perchè i rally automobilistici su strada sono consentiti con veicoli non + in regola col codice della strada?
PERCHE' GLI ORGANIZZATORI RICHIEDONO TUTTI I PERMESSI CON LARGO ANTICIPO.SVEGLIA MOTOCLUB E FMI :evil:

Art. 9. Competizioni sportive su strada.
Per circolare

Autocertificazione
Codice della strada
Successive modificazioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
TITOLO III - DEI VEICOLI
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Indice del regolamento
Indice delle Appendici
Elenco sigle Province d'Italia
Guida al bollo auto
Guida pratiche auto
Services for EU and non-EU citizens

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Competizioni sportive su strada.

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (1)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (1).

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (1)

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (1) .

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78 (2)

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (1)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (3)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (3)

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (3)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (3)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 779 ad euro 3.119, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (4)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Pennywise » 12 ott 2011, 7:20

mchanic ha scritto:Perchè i rally automobilistici su strada sono consentiti con veicoli non + in regola col codice della strada?
PERCHE' GLI ORGANIZZATORI RICHIEDONO TUTTI I PERMESSI CON LARGO ANTICIPO.SVEGLIA MOTOCLUB E FMI :evil:

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TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Competizioni sportive su strada.

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (1)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (1).

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (1)

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (1) .

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78 (2)

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (1)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (3)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (3)

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (3)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (3)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 779 ad euro 3.119, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (4)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.



Questo articolo riguarda le modifiche "strutturali" delle auto (quello che era il grosso problema: roll bar, cinture). Targhe, luci, documenti, assicurazione, ecc devono sempre essere sempre in regola come per le altre auto. Altrimenti sono multe. Così come sono multe per i velox che vengono piazzati nei trasferimenti per scoraggiare i furbetti.

http://www.realmotor.it/rally/item/856- ... navigatore

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Salzig » 12 ott 2011, 7:30

Il discorso non cambia: anche le auto da rally hanno spesso le targhe "replicate" (i paraurti sono i primi a volare via...).

mchanic ha scritto:Perchè i rally automobilistici su strada sono consentiti con veicoli non + in regola col codice della strada?
PERCHE' GLI ORGANIZZATORI RICHIEDONO TUTTI I PERMESSI CON LARGO ANTICIPO.SVEGLIA MOTOCLUB E FMI :evil:

:s-quoto2:
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Pennywise » 12 ott 2011, 7:31

Appunto !!!! Per essere in regola nei trasferimenti !!!! Se ti fermano senza targa, cosa succede ???

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda wave75 » 12 ott 2011, 19:00

mi pare che con il nuovo c.d.s. le due cose siano equivalenti (a livello di sanzione...).
Rimango dell'idea che sia tutta una bella pagliacciata! Se fossimo in uno stato degno di questo nome, partirebbero delle denuncie e quel grandissimo sacco di m... che ha disposto questi controlli a tappeto, dovrebbe pagare per l'abuso che ha commesso, ma siamo in italia...
Se proprio ci fosse stato accordo tra fmi e forze dell'ordine, allora gli stessi commissari disseminati lungo il percorso , avrebbero dovuto prendere nota dei "fuorilegge" squalificandoli seduta stante, volete dire che quando si sono presentati alla prima speciale, nessuno si è accorto che le targhe erano state rimosse??

E' L'ENNESIMA PRESA PER IL CULO!!!
Personalmente sono sempre stato contrario al comportamento da bandito, ma inizio seriamente a considerare l'ipotesi di girare senza targa!
...ESTICAZZI!!!

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 12 ott 2011, 19:24

wave non giriamo le cose ....

OK che i commissari potevano prendere nota di chi aveva rimosso la targa, questo però non giustifica chi l'ha rimossa e l'aveva (come richiesto) nel parco chiuso.
Sarei dalla parte di chi l'ha VERAMENTE persa, non di chi l'ha rimossa VOLONTARIAMENTE (la maggior parte).

Apro e chiudo una parentesi ....
da quando la FMI fa gli interessi dei motociclisti??
Di concreto abbiamo avuto qualche segno tangibile della sua presenza??
Per motociclisti intendo chi si paga la licenza, le moto, le gare e le trasferte, non i fortunati che sono supportati dalla FMI (pochi casi e quasi tutti già affermati, solo ultimamente punta su qualche ragazzino da crescere).
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda mchanic » 12 ott 2011, 19:30

:hand: Infatti stiamo scrivendo la stessa cosa, non mi sembra abbiano contestato mousse, specchi, frecce o scarichi ma le targhe devono esserci in posizione regolamentare . :doh:
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 12 ott 2011, 20:20

Un'altra domanda da ignorante sulle gare enduro: è proprio necessario prevedere nel corso di una gara che dura un giorno (o qualche ora) dei trasferimenti su strade aperte al pubblico?
Non si riesce a fare tutto all'interno di un percorso (chiuso alla circolazione) senza asfalto? Mi par strano vista la quantità di colline e montagne di cui l'Italia dispone.

Voglio dire che tutto questo casino nasce sicuramente da un'incapacità relazionale (mi pare evidente che si poteva evitare questa gigantesca figura di m. applicando buona volontà e buon senso sia da parte della Forestale che dell'organizzazione) ma anche dal fatto che si è scelto un percorso di gara con tanto di trasferimento su strade (inspiegabilmente) non chiuse al traffico per il tempo necessario.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda wave75 » 12 ott 2011, 20:36

jenk non giro le cose, dico solo che si tratta di una gara sportiva e i problemi dovrebbero essere risolti da fmi .
Siamo d'accordo che la targa sia obbligatoria, ma si tratta sempre e cmq di una gara!
Se mi iscrivo e mi chiedono la targa e faccio il furbo, DEVO ESSERE SQUALIFICATO (esattamente come se tagliassi in qualche speciale o cambiassi il motore fuso!), mi deve essere impedito di continuare la gara, magari ritirandomi pure la licenza, questo lo capisco, MA NON E' ACCETTABILE che qualche sacco di m... faccia cassa ritirandomi il libretto!
RIpeto: CHE VADANO A FARE QUALCOSA DI DECISAMENTE PIU IMPORTANTE (TIPO cacciare quei maledetti che rubano le moto o mettono il filo spinato sui percorsi!)

jenk ha scritto:wave non giriamo le cose ....

OK che i commissari potevano prendere nota di chi aveva rimosso la targa, questo però non giustifica chi l'ha rimossa e l'aveva (come richiesto) nel parco chiuso.
Sarei dalla parte di chi l'ha VERAMENTE persa, non di chi l'ha rimossa VOLONTARIAMENTE (la maggior parte).

Apro e chiudo una parentesi ....
da quando la FMI fa gli interessi dei motociclisti??
Di concreto abbiamo avuto qualche segno tangibile della sua presenza??
Per motociclisti intendo chi si paga la licenza, le moto, le gare e le trasferte, non i fortunati che sono supportati dalla FMI (pochi casi e quasi tutti già affermati, solo ultimamente punta su qualche ragazzino da crescere).
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 12 ott 2011, 20:39

wave quello che "chiedi" sarà in vigore dal prossimo anno (come ho scritto qualche riga sopra).
Ad oggi prevale il "vecchio buonsenso", cosa che (per me) entrambi hanno toppato (piloti che hanno rimosso le targhe, mi ripeto, giustifico chi l'ha persa VERAMENTE e agenti che svolgevano il compito assegnato).
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 12 ott 2011, 20:41

klw ha scritto:Un'altra domanda da ignorante sulle gare enduro: è proprio necessario prevedere nel corso di una gara che dura un giorno (o qualche ora) dei trasferimenti su strade aperte al pubblico?
Non si riesce a fare tutto all'interno di un percorso (chiuso alla circolazione) senza asfalto? Mi par strano vista la quantità di colline e montagne di cui l'Italia dispone.

Voglio dire che tutto questo casino nasce sicuramente da un'incapacità relazionale (mi pare evidente che si poteva evitare questa gigantesca figura di m. applicando buona volontà e buon senso sia da parte della Forestale che dell'organizzazione) ma anche dal fatto che si è scelto un percorso di gara con tanto di trasferimento su strade (inspiegabilmente) non chiuse al traffico per il tempo necessario.

Molto difficile, anche perchè il cds si applica a tutte le strade, anche sterrate (si potrebbe aprire una discussione infinita sull'interpretazione di queste ultime).
A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio..
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda wave75 » 12 ott 2011, 20:53

jenk ha scritto:wave quello che "chiedi" sarà in vigore dal prossimo anno (come ho scritto qualche riga sopra).
Ad oggi prevale il "vecchio buonsenso", cosa che (per me) entrambi hanno toppato (piloti che hanno rimosso le targhe, mi ripeto, giustifico chi l'ha persa VERAMENTE e agenti che svolgevano il compito assegnato).

si esatto, nn volevo difendere assolutamente i banditi...
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda stino » 13 ott 2011, 12:50

Io penso che la forestale abbia fatto bene a multare le moto non in regola, tanto più che erano stati avvisati, l'errore è tollerare le infrazioni in tutti gli altri casi.E poi gli avevano chiesto di mettere le targhe,mica di andare sulla luna.
Secondo me in questi casi l'elasticità crea confusione e basta, chi decide quando è il caso di multare o meno ?
Le regole ci sono rispettiamole, non lamentiamoci se poi ci multano,oppure non lamentiamoci se non multano qualcuno che ha fatto una cosa che ci stà sul c@zzo.
Io ho fatto per qualche anno il navigatore nei rally automobilistici,non sono rari i casi che le macchine vengano multate nei trasferimenti per avere infranto il codice della strada,capitato più volte anche nel prove del WRC soprattutto nei paesi nordici,lo trovo assolutamente giusto.

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