dunque.... scusate ritardo ma ho fatto notte e stamane son stato impegnato con la figliola....
mi spiace non poter esprimere in pubblico cosa penso della polizia municipale.....cma lasciam star son pur sempre dei civili in divisa quindi detto questo detto tutto....
ti hanno detto una gran MINCHITA....
hai fatto cambio residenza.....
hai comununicato al comune cambio(altrimenti come la facevi variazione!!!)
hai comunicato variazione alla morizzazione civile e p.r.a.(quel foglietto che ti danno in comune al cambio residenza e che risulta provvisorio finchè non ti arriva bollino adesivo da applicare al libretto mezzi e patente)
ti è arrivata variazione adesiva per patente e mezzi.....
è per caso colpa tua se loro per praticita non perdon tempon a chieder info in motorizzazione ed usano archivi del 1850....non credo.....
ho cercato qlc per ben spiegare la situazione su inetrnet e ti copio il contenuto...
Come vanno conteggiati i 150 giorni che costituiscono il limite per la notifica del verbale della multa?
Il verbale, quando non puo’ essere consegnato nelle mani dell’effettivo trasgressore, dev’essere a questi notificato entro 150 giorni dalla sua identificazione.
Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio’ non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.).
Questo momento puo’ pertanto non coincidere con precisione con la data dell’infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.
Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l’obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).
In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 150 giorni partono, se non dalla data dell’infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest’ultimo entro 150 giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all’ufficio accertatore.
Cio’ a meno che la “comunicazione dati conducente” venga firmata direttamente dal conducente che si “autodichiara” tale.
In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti.
E’ altresi’ fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell’atto all’ufficio postale.
Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l’ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l’atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.
Come avviene la notifica del verbale di una multa?
Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.
Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.
Tale notifica (ovvero, come vedremo piu’ avanti, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’art.201 comma 1- da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.
Il caso di residenti all’estero, invece, il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.
La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo’ essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall’anagrafe tributaria.
In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.
Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.
Alcune sentenze di Cassazione hanno tuttavia stabilito che un verbale notificato da società private è nullo.
Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell’atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell’atto presso la posta o la cassa comunale. Piu’ avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
VIZI DEL VERBALE
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
* l’erronea indicazione delle generalita’ del conducente;
* l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
* L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
* mancata esposizione dei fatti;
* mancata o erronea indicazione dell’autorita’ competente per il ricorso;
* mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
* mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all’obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
* errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e’ applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata);
Attenzione, pero’. La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
Per fare degli esempi, se c’e’ un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e’ correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l’errore stesso e’ irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto.
Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell’auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L’errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo’ invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l’infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo ove l’infrazione e’ avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo’ avvenire in piu’ punti perche’ -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).
Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e’ priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l’infrazione NON e’ stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c’era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).
L’art. 28 della legge 689/81 dice che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile." La prescrizione è un periodo, fissato dalla legge, trascorso il quale un diritto non può più essere fatto valere.
Per la riscossione delle multe tale periodo è di 5 anni dalla data dell’infrazione: dopo tale periodo se arriva la richiesta di pagamento della sanzione, il contravventore può presentare ricorso facendo valere la prescrizione intervenuta (che non può essere rilevata d’ufficio ma solo opposta dalla parte interessata).
Però il codice civile stabilisce che in certi casi lo scorrimento della prescrizione si interrompe dopo il verificarsi di certi atti o comportamenti, che mostrano la volontà di voler pretendere la soddisfazione del credito, annullando interamente il periodo trascorso ed iniziando a farlo decorrere da capo.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. civ. I, n. 4238 del 2 maggio 1994, "in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione ritualmente notificato, in quanto persegue non solo lo scopo di rendere edotto il contravventore della infrazione rilevata ma anche quello di richiedere al destinatario il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita e di prospettare condizioni di ridotto pagamento, vale a costituire in mora il debitore e pertanto è idoneo a norma dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ., a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute."
Come si rileva anche dalla sentenza succitata la notifica del verbale di infrazione al codice della strada è atto che interrompe la prescrizione, facendola ripartire daccapo, sia essa effettuata al contravventore che ad ogni altro responsabile in solido (non solo quindi a chi era alla guida ma anche al proprietario, se diverso dal guidatore).
Anche la successiva notificazione della cartella esattoriale da parte dell’ente incaricato dell’esazione interrompe la prescrizione.
Se poi il responsabile della contravvenzione od un coobbligato solidale presenta ricorso in via amministrativa al prefett o in via giudiziaria al pretore, la prescrizione resta interrotta fino a quando non sia giunta al contravventore la notifica della decisione amministrativa o sia diventata definitiva la sentenza del giudice: dal quel momento ricominciano a decorrere i 5 anni previsti dalla legge.
Per concludere infine nel caso del lettore occorre verificare che:
1 - la notifica della sanzione sia stata regolarmente comunicata entro 150 giorni dall’infrazione commessa, termine ultimo per tale comunicazione; è da ricordare che la notifica si intende validamente effettuata se spedita per posta raccomandata al domicilio risultante al PRA. Se ciò non è avvenuto si dovrà eccepire l’irregolarità di tale notifica;
2 - se fra la notifica del verbale e quella della cartella esattoriale sono trascorsi più di 5 anni, il lettore potrà eccepire il decorso della prescrizione e quindi non pagare la sanzione;
3 - se viceversa vi sono stati altri atti quali quelli sopra citati che riconfermavano la volontà delle parti di contestare la sanzione o del comune di riscuoterla, ogni volta la prescrizione ripartiva da capo ed è solo il lettore in grado di stabilire se l’ultimo atto notificatogli è o no antecedente ai 5 anni.
detto questo
io personalmente quando ho avuto il, raro, piacere di ricever un verbale oltre i 150 giorni dall'infrazione (solo 4 volte ahime su non so quanti verbali presi.....per il resto han sempre fatto in tempo...mannaggia) mi son comportato ed ho avuto le mie ragioni soddisfatte e quindi verbale annullato per decorrenza termini di notifica....
1) sono andato al comando in inetstazione del verbale e dell'autorita che lo ha notificato facendo presente(con documenti alla mano, ovevro verbale e miei documenti personali) che ho ricevuto il verbale oltre il tempo massimo ammesso per legge di 150 giorni.
l'operatore competente ha eseguito annullamento del procedimento
2) come il punto precedente solo che oepratore era un pò scusatemi il termine ottuso....faceva finta di niente...allorche ho inviato una raccomandata con copia statica del verbale, dei miei documenti dove era presente mia residenza e data rilascio del documento, mia patente dove era presente data variazione al P.R.A dfella mia residenza, e facevo richiesta formale annullamento procedimento e restavo in attesa di loro comunicazione....che cosi è avvenuta
3)mi è arrivatra una cartella esattoriale per un verbale non pagato...peccato che ho una cartelletta a casa con tutti i verbali presi e non son mai riuscito a trovare questo verbale, quindi non mi era mai arrivato!!!
ho preso i dati dalal acrtelal esattoriale dell'autoriche che ha eseguito il verbale e successiva notifica,
sono andato al comando in intestazione enl verbale, ho trovato operatore qualificato e competente che è andato a controllare il percorso del verbale e sue notifiche, ha constatato che il verbale è stato inviato due volte e rimasto in giacenza per 90 giorni presso le poste, controllato indirizzo invio accertavo che si riferiva alla mai precedente residenza e tramite esposizione della mia documentazione personale si accertava che la variazione era stata effettuata circa due anni prima del verbale ....come si suol dire la legge non ammetet ignioranza e per questo il verbale è stato annullato
4)come il punto 3 solo che il verbale era stato ritirato da "persona differente" all'interessato che sarei io, in verità ho duto anche tribulare un bel po per questo annullamento perchè ho dovuto dimostrare che non ero più residente li da 4 anni(vabbe tramite documento identità!!!) ma sopratutto ho dimostrato che il giorno in cui è stata notificata la contravvenzione io mi trovavo in altra regione e che la mancata notifica è avvenuta per negligenza del postino che ha notificato a persona non interessata il provvedimento
insomma per far rispettare i propri diritti servon due elementi indispensabili....19 esser nel giusto e sapersi muovere 2) aver la fortuna di trovare operatore qulificato e competente...eh ahime con i vigili......mmmmmm boccaccia mia statti zitta
quindi in base alla mai esperienza e competenza ti consiglio due strade..
A) manda raccomandata con richiesta annullamento del verbale per mancata notifica nei tempi previsti da legge , allegando documentazione nella quale fai presente che la tua residenza è variata in data tot e che è stato informato il P.R.A. e quindi escudi questa motivazione come motivo di notificazione del verbale oltre i tempi previsti , come venuto a conoscienza giorno tot dal vigile urbano XX al quale hai fatto presente l'errore di notifica
LE COSE DA SAPERE PRIMA DI FARE RICORSO
1) Il verbale arriva a casa dopo 150 giorni ex art. 201 Dlgs 30/04/1992 n.285 . dall’accertamento dell’infrazione.
Si può fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, perché il verbale è andato in prescrizione. Conservare la busta con la data di notifica.
2) Il verbale arriva alla vecchia residenza dell’automobilista, torna indietro con la dizione “destinatario trasferito” e viene notificato alla nuova residenza dopo 150 giorni dall’infrazione.
Se l’automobilista ha fatto tempestivamente il cambio di residenza su patente e libretto di circolazione, può fare ricorso per prescrizione.
B) se il punto 1 non ottiene giustizia e merito ti tocca passar dal giudice di pace, far lettera nella quale chiedi udenza, esprimi e spieghi la situazione e se lo ritieni opportuno puoi o meglio potreisti anche citare il vigile per svariati motivi dal più leggero al più pesante(negligenza, omissione d'atti d'uffico,etc etc) chiedendo anche i danni e le spese affrontate