http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/f ... 6&id=34060
Buttate un occhio:
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20.2
MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
''Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote) – 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
20.3
GALLO
All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: ''secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria'';
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
''1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 25 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.'';
c) al comma 2 le parole: ''le presenti norme'' sono sostituite dalle seguenti: ''le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter'' e dopo le parole: ''mancato uso del casco'' sono inserite le seguenti: ''o del paraschiena'';
d) al comma 3, le parole: ''previste dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''previste dai commi 1 o 1-ter''
e) al comma 4, dopo le parole: ''o ciclomotori'' sono inserite le seguenti: ''ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione'';
f) al comma 5, le parole: ''I caschi di cui al comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''I caschi o i paraschiena di cui al comma 4''».
b) al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «9-bis» inserire il seguente: «9-ter. Ai conducenti di velocipedi è fatto obbligo di indossare durante qualunque condizione di marcia un casco protettivo».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».
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Cioe', addio Jet, ma si' alle infradito?