da lucajudoka » 12 gen 2014, 10:45
Miscelatore le banche sono tenute, per conto dello Stato e quindi anche della agenzia delle entrate, a chiederti la origine e la provenienza del denaro che tu versi. Che poi non lo facciano perché ti conoscono è un'altra cosa.
Cito: la banca è tenuta a segnalare all’Unione Informazione Finanziaria (UIF) eventuali operazioni che possano apparire sospette. La segnalazione non è automatica, ma rimessa alla valutazione dell’Istituto.
Ancora: Riepilogo delle “soglie”Relative all’uso del contante:
1.000,00: a partire da 1.000 euro è vietato effettuare pagamenti in contanti direttamente tra privati[4], senza intervento di banca (con obbligatoria “tracciabilità bancaria”), ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007, vedi post Il legittimo utilizzo del denaro contante – domande frequenti);
10.000,00: l’uscita o l’entrata in Italia di denaro contante, a partire da 10.000 euro, è soggetta a dichiarazione alla Dogana con apposito modulo (ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. 195/2008), vedi post Il passaggio oltre confine secondo la legge con denaro contante al seguito.
Relative all’obbligo di adeguata verifica da parte degli “agenti antiriciclaggio” (banche ed altri):
15.000,00: operazioni anche occasionali di valore pari o superiore a 15.000 euro comportano l’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di banche, altri intermediari finanziari nonché di altri soggetti esercenti attività finanziaria od economica (notai, avvocati, commercialisti, ecc.), ai sensi dell’ Art. 15 del D.Lgs. 231/2007;
2.500,00: operazioni bancarie di importi superiori a 2.500,00 (ovvero da 2.500,01 euro) che contengano denaro contante in banconote da 200 e/o 500 euro trovano una speciale adeguata verifica anticiriclaggio, ai sensi del Provvedimento recante Banca d’Italia del 3.4.2013.
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