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castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Tutto... proprio tutto quello che non ha sezioni dedicate.

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Arthur Fonzarelli
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Arthur Fonzarelli » 11 ott 2011, 15:37

wave75 ha scritto:
Arthur Fonzarelli ha scritto:non è nemmeno colpa di quelli che vanno li a fare accertamenti, ce li manda qualcun altro.......la legge c'è e andrebbe rispettata, certo che un po di elasticità mentale non guasterebbe. Se poi si decidessero ad occuparsi di cose più importanti tipo la sicurezza non sarebbe affatto male. Ma si sa, ad arrestare delinquenti non si fa cassa come multando le persone che lavorano.....

arthur... se un dirigente COGLIONE ti dice di andare li e spaccare il culo ai passeri e tu lo fai... eccheccazzo... va bene gli ordini, va bene tutto .... ma un minimo di intelligenza!!!!
se gli dicevano di andare li a sparare al primo stronzo con il casco che facevano? una strage??!?

sono militari e come tali se ricevono un ordine devono eseguire. Ci sarebbe da andare a prendere a vergate chi gli ordini glieli da.......ma è un discorso troppo tortuoso e vicino agli argomenti vietati su questo forum, quindi non mi spingo oltre ( e invito tutti a non farlo )
Scusate ma io posso!
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda millino 67 » 11 ott 2011, 15:42

:wink: la forestale dovrebbere controllare i bracconieri e cacciatori :shock: se voglion far cassa il problema che hanno paura della gente che gira armata : :mrgreen: ho appena avuto una discussione recente su questo

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda andreinok » 11 ott 2011, 16:43

scusatemi....... vado un pò contro corrente..........
l'iscrizione alla gara tra i vari regolamenti prevedeva anche che i mezzi fossero in regola con il codice della strada?
se si non c'è stato nessun abuso.... va bene la tolleranza ...ma con questi chiari di luna ... una moto non in "regola" ,quindi l'assicurazione farà fatica a risarcire gli eventuali danni, e le forze dell'ordine che stanno lì a guardare senza fare niente ........
la botte piena e la moglie ubriaca ... difficile da fare...
purtroppo ,mi ci metto in mezzo anch'io, a volte non riusciamo a gestire la libertà che ci viene data...

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 11 ott 2011, 17:16

D'accordo con te, ma se non ho capito male i controlli li han fatti durante la gara. Ammesso che ci fosse l'obbligo di avere la moto in regola col codice della strada queste verifiche ed eventuali sanzioni andavano fatte ai nastri di partenza o, al limite, a quello di arrivo.
Altrimenti si fa una pessima figura a prescindere.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda andreinok » 11 ott 2011, 17:21

se è così penso ci siano gli estremi per un ricorso..... però prima bisognerebbe leggere bene il regolamento.... sono stati multati tutti per velocità non consona al tratto di strada impegnato ?

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 18:00

Scusate ma DOVE VIVETE??
Leggete le notizie o solo alcune??

Da sempre i mezzi anche in gara devono rispettare il codice della strada, se questi toccano il suolo pubblico (off e on).
Altro discorso (fino ad oggi) è il tollerare alcune manomissioni che tutti o quasi abbiamo fatto alle moto (Targa, frecce, luci, scarico ecc.).

Vi ricorda qualche cosa l'ultima Six Days corsa in Norvegia??
Non sono pochi i piloti a cui è stata ritirata la patente per eccesso di velocità, di conseguenza ritirati dalla competizione non avendo il documento.

Altra cosa è che per il Campionato Italiano dalla prossima stagione è fatto obbligo della TARGA ORIGINALE (non verrà più tollerato il targhino che tutti o quasi usiamo).
Staremo a vedere se questo OBBLIGO varrà anche per la tappa del Mondiale :roll:

A questo link avevo riportato la notizia.
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 11 ott 2011, 19:01

Boh, forse è un mondo che non conosco e quindi dico un sacco di cretinate ma se si fa una gara ufficiale non vedo a che serva una targa, le frecce e cose del genere. Il circuito di gara dovrebbe essere chiuso e presidiato, così come avviene per le competizioni ciclistiche e questo autorizzerebbe a usare mezzi non omologati secondo il CdS. Chiaro che se la gara si corre in mezzo al traffico di tutti i giorni, tipo Mille Miglia, il discorso è radicalmente diverso.

Venendo ai fatti, dall'articolo riportato nel thread si intuisce che i controlli sono stati fatti durante tutta la gara, questo vuol dire che hanno fermato il pilota durante la corsa per chiedergli patente e libretto??? Spero davvero di no, mi auguro che i controlli siano stati fatti a bocce ferme, ma pur capendo la necessità di rispettare le regole esistenti non capisco perché siano così diverse da altro tipo di competizioni, per esempio quelle in pista.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 19:47

klw .... Mi "cadi" alla fine del tuo discorso :wink:

La PISTA è un luogo CHIUSO e PRIVATO, quindi non deve rispondere al codice della strada.

Nelle gare di enduro ci sono passaggi sul suolo pubblico, quindi si deve rispettare il codice della strada (cosa che pochissimi fanno, io per primo).

Detto questo, sono il primo che essendo riconoscibile da un numero di gara (quando correvo) non ho MAI portato con me i documenti e in un'occasione sono stato multato (ricorso chiuso perchè l'organizzazione si era fatta carico della contravvenzione, poi non sò a chi s'era rivalsa).
Per la cronaca ero in trasferimento poco prima della speciale quando mi hanno fermato .... e avevo preso anche 5' di penalità per il ritardo al co (ancora mi girano le p@lle per quei 5').
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda wave75 » 11 ott 2011, 19:55

Jenk d'accordo ma allora nn dovevano nemmeno farli partire, parlo dei commissari di gara!Le punzonature te le fanno no? Be'h bastava squalificare chi si presentava con il targhino!
...ESTICAZZI!!!

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 20:00

La regola verrà applicata dalla prossima stagione, per questa vige ancora quella vecchia .... leggasi "tollerato".

Si vede che gli organizzatori hanno "pestato i piedi" a qualche pezzo grosso :roll:
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda thecapitan » 11 ott 2011, 20:39

wave75 ha scritto:qualche figlio di p.... ti frega la moto e pur sapendo dove potresti andare a recuperarla... nessuno si muove per "questioni di ordine pubblico" vedi campo nomadi...
in compenso pero son tutti pronti a far cassa e a multare il primo minkione che si iscrive ad una gara (regolare) e che si presenta con il targhino...MADAIII SUUUU



E questo non e' un esempio a caso ma una realta' di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni.
"L'unico limite a quanto in alto possiamo andare e' quanto crediamo di poter salire."
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 11 ott 2011, 20:48

Jenk, sempre per capire ché sono ignorante sul tema.
D'accordo che le piste sono un luogo privato, ma anche il suolo pubblico nel momento in cui viene autorizzato un uso privato di fatto lo è.
Pensa al ciclismo, al fatto che vanno contromano su strade pubbliche e che non rispettano i limiti di velocità (in discesa) neanche nei passaggi in centri abitati. Non è uno scandalo ma la normalità visto che le strade sono chiuse al pubblico per un uso momentaneamente "privato".

Discorso diverso se nelle gare di enduro, e questa nella fattispecie, fosse previsto un passaggio su strade e centri abitati non chiusi al traffico.
Ho letto l'anno scorso che alcuni piloti sono stati penalizzati durante la Dakar per aver superato il limite di velocità in alcuni centri abitati, fattispecie che ci sta tutta in quel caso (anche se mi sono sempre chiesto perché far passare una gara, non una scampagnata tra amici, nei centri abitati).

Sia come sia io continuo a pensare che questi controlli vadano fatti a inizio o fine gara, mai durante, altrimenti si passa dal rispetto delle regole alla pagliacciata. Ripeto, sono gare ufficiali di qualche federazione, magari internazionale, non un gita di motociclisti della domenica.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 20:53

Letto in altro sito.

".... al briefing della sera ci è stato detto di metter le targhe originali anche durante il percorso dato che la forestale aveva promesso dei controlli. Premesso che tutte le moto sono state messe in parco chiuso munite di targa originale, oltre ai soliti controlli fonometrici e via discorrendo, una volta partiti domenica la maggior parte di noi ha rimosso la targa".

Chiaro che le moderne enduro non hanno un portatarga degno di questo nome per preservarla e non perderla.
Però nel caso specifico sono stati avvisati e l'hanno tolta appena partiti (l'avrei fatto anch'io).
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Patacca » 11 ott 2011, 20:57

Dico subito che non ci si comporta così....
A me era successo una cosa simile...andavo a pistonare e avevo i numeri adesivi sul parafango....andavo a 45 km/h tranquillissimo dietro una macchina e non la superavo neanche.....mi sento suonare da dietro mi giro....la stradale.....subito dico scappo...(un rettilineo e 2 curve e c'era il fiume, con tanto di guado possibile e mille altre uscite.....) mi dico NO, tanto sono tutto a posto in regola, e poi ho gli stivali, sono mascherato, capiranno che sto andando per i boschi, sto andando come uno scooter, poi vedono anche i numeri della targa......dai fermiamoci......
1992.....500.000 lire di multa (che erano tanti ma tanti soldi per uno studente liceale)....., sequestro del libretto, denuncia per autocostruzione della targa, etc etc.... :goku: :incaz:


forse può aver senso pensare a un compromesso.....
avevo visto una volta in sistema per attaccare e staccare la targa con un clik clak....magari una soluzione potrebbe essere mettere la targa sulla schiena o in un micro zainetto per le speciali e rimontarla alla fine della speciale.... so che è una rottura....ma se il problema sta lì bisogna aggirarlo.
Se sei incerto.....TIENI APERTOOOOO La mia Super Enduro a carburatori spippolati offre polvere a volontà....

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda jenk » 11 ott 2011, 21:01

klw ha scritto:Jenk, sempre per capire ché sono ignorante sul tema.

Siamo in due .... visto che l'interpretazione della legge è sovrana in questi casi.


Comunque provo a risponderti (secondo me).
Il ciclismo chiude al transito ordinario dove passa.
Una gara di enduro ha tratti su suolo aperto al traffico, di solito ai briefing lo specificano SEMPRE.

Questa (per me) è la GRANDE differenza con l'esempio che porti :wink:
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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda klw » 11 ott 2011, 21:07

Ok, capito come stanno le cose trovo ineccepibile il comportamento della Forestale. Altrettanto, se fosse stata una gara internazionale non avrei più organizzato una tappa in Italia.
Va bene tutto ma queste pagliacciate DURANTE una gara sono segno di ripicca verso qualcuno (Federazione, organizzatori, comitati locali, non lo so) e finiscono per danneggiare l'immagine di tutti.
Un po' come il marito che si spara nelle palle per far dispetto alla moglie.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda baz » 11 ott 2011, 21:22

facile prendersela con chi secondo loro sono polli da spennare perche' "fuori legge " ma che vadano a cercare i veri delinquenti ...solo che di quelli hanno paura bravi....sono proprio bravi......ma che si vergognino.....infami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda mchanic » 11 ott 2011, 22:55

Perchè i rally automobilistici su strada sono consentiti con veicoli non + in regola col codice della strada?
PERCHE' GLI ORGANIZZATORI RICHIEDONO TUTTI I PERMESSI CON LARGO ANTICIPO.SVEGLIA MOTOCLUB E FMI :evil:

Art. 9. Competizioni sportive su strada.
Per circolare

Autocertificazione
Codice della strada
Successive modificazioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
TITOLO III - DEI VEICOLI
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Indice del regolamento
Indice delle Appendici
Elenco sigle Province d'Italia
Guida al bollo auto
Guida pratiche auto
Services for EU and non-EU citizens

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Competizioni sportive su strada.

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (1)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (1).

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (1)

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (1) .

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78 (2)

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (1)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (3)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (3)

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (3)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (3)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 779 ad euro 3.119, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (4)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Pennywise » 12 ott 2011, 7:20

mchanic ha scritto:Perchè i rally automobilistici su strada sono consentiti con veicoli non + in regola col codice della strada?
PERCHE' GLI ORGANIZZATORI RICHIEDONO TUTTI I PERMESSI CON LARGO ANTICIPO.SVEGLIA MOTOCLUB E FMI :evil:

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1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (1)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (1).

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (1)

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (1) .

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78 (2)

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (1)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (3)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (3)

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (3)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (3)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 779 ad euro 3.119, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (4)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.



Questo articolo riguarda le modifiche "strutturali" delle auto (quello che era il grosso problema: roll bar, cinture). Targhe, luci, documenti, assicurazione, ecc devono sempre essere sempre in regola come per le altre auto. Altrimenti sono multe. Così come sono multe per i velox che vengono piazzati nei trasferimenti per scoraggiare i furbetti.

http://www.realmotor.it/rally/item/856- ... navigatore

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Re: castiglion fiorentino - una caccia alle streghe

Messaggioda Salzig » 12 ott 2011, 7:30

Il discorso non cambia: anche le auto da rally hanno spesso le targhe "replicate" (i paraurti sono i primi a volare via...).

mchanic ha scritto:Perchè i rally automobilistici su strada sono consentiti con veicoli non + in regola col codice della strada?
PERCHE' GLI ORGANIZZATORI RICHIEDONO TUTTI I PERMESSI CON LARGO ANTICIPO.SVEGLIA MOTOCLUB E FMI :evil:

:s-quoto2:
Al mondo esistono 10 tipi di persone:
chi sa contare in base 2 e chi no.


Wave75: "molla i freni!"
Salzigii ii i: "NO!"
.

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