da rcostama76 » 12 mag 2024, 11:58
Vero, io non sono un legale e non conosco tutte le leggi italiane in dettaglio, ma resta parimenti vero che il percepito della popolazione è un fattore da non sottovalutare.
La legge scritta può essere stata applicata alla virgola ma se il risultato è inefficace quest’ultimo è ciò che resta.
Comunque il CdS appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti) comma 1 punto E, è abbastanza chiaro:
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
KTM 1190 Adventure S MY2016 | ex KTM 990 SMT MY2012 | ex SUZUKI SV 650 N MY2004