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La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l’Ente proprietario o gestore della strada, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile. E’ consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Questo è il caso della Regione Valle d’Aosta dove l’ordinanza vige su tutto il territorio tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati.
E’ inoltre prevista una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q
(160 km/h). Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all’interno dell’abitacolo, ben visibile, che ricordi all’automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di consentire all’automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme.
Se un veicolo monta gomme con codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione non sono previste limitazioni di periodo d’uso e montaggio
questo per le auto, per le moto c'è quello che diceva lucmerenda, cioè "occasionale" ma la targhetta pare necessaria
Assogomma dice:
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“La sicurezza stradale è da sempre al centro dell’attenzione di Assogomma” – afferma il suo Direttore, Fabio Bertolotti. “Oggi la filiera moto, rappresentata dalle Associazioni dei costruttori di moto e di pneumatici, nonché dei rivenditori specialisti di gomme, esprime un comune chiaro indirizzo a favore di tutti, motociclisti in primis, ricordando ancora una volta che i pneumatici sono l’unico punto di contatto tra qualsiasi veicolo ed il suolo e quindi la loro idoneità è imprescindibile se si vuole viaggiare sicuri.” Come noto la marcatura M+S - “Mud & Snow”, tradotto dall’inglese “fango e neve”, è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali: motoveicoli, vetture, mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato. Per le tipologie di pneumatici moto di cui sopra (M+S), ai sensi del Regolamento delegato UE 3/2014, del 24 ottobre 2013, è consentito l’impiego, purché sia “occasionale”, con le medesime misure riportate in carta di circolazione, un codice di velocità declassato fino ad un minimo di M (pari a 130 km/h) e con l’accortezza che venga chiaramente segnalato al conducente il limite di velocità massimo di impiego mediante l’apposizione di una targhetta monitoria. Inoltre, va detto che non esiste una definizione di “uso occasionale o temporaneo” ai sensi dei regolamenti UE di omologazione. Il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi MIMS, con Circolare del 17 gennaio 2014, ha voluto chiarire che l’uso temporaneo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio coincide con la durata delle Ordinanze invernali introdotte con la Direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 (15 novembre – 15 aprile). Nel caso di pneumatici marcati M+S con codice di velocità fino a “Q” (vedi circolare ministeriale 104/95) il periodo di impiego consentito è esteso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio. Tuttavia è importante evidenziare che tali prescrizioni non sono applicabili nel caso di ciclomotori e motocicli. Infatti, la Direttiva del 16 gennaio 2013 afferma che nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Tutto ciò premesso possiamo riassumere il tutto in tre casistiche:
1. È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.
2. È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.