DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE
Indicazione della marca di pneumatici sulle carte di circolazione
dei veicoli a motore e loro rimorchi , motocicli e ciclomotori.
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U.di G. Motorizzazione e Sicurezza
del Trasporto Terrestre MOT. 1
Roma 13/4/2000
Prot.327/MOT1.74
CIRCOLARE N.B
Al C.S.R.P.A.D.
R O M A
Ai C.P.A.
LORO SEDI
Alle MOT.2 e 3
Agli Uffici Prov.li M.C.T.C.
LORO SEDI
Ai Signori Coordinatori
LORO SEDI
All'Assessorato ai Trasporti,
Turismo e Comunicazioni
90100 PALERMO
Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
per la Sicilia
90141 PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38
Traffico e Trasporti
39100 BOLZANO
- Al MINISTERO DELL'INTERNO
Servizio di Polizia Stradale
All'ANFIA T O R I N O
All' ANCMA M I L A N O
All' ASSOGOMMA MILANO
Alla CUNA T O R I N O
All'UNRAE R O M A
Alla FEDERAICPA R O M A
Alla CONFETRA ROMA
OGGETTO: Indicazione della marca di pneumatici sulle carte di
circolazione dei veicoli a motore e loro rimorchi , motocicli e
ciclomotori.
1.INTRODUZIONE
Con circolare n. A.6 dell'8 febbraio 2000, si è definito un
contenzioso aperto dalla Commissione Esecutiva CE nei confronti del
nostro paese accusato di violazione dei Trattati per aver trascritto
nella carta di circolazione di un veicolo nazionalizzato i dati
relativi alla "marca" dei pneumatici.
Poichè nel primo periodo di applicazione della circolare di cui
sopra, sono pervenuti a questa Unità molti quesiti interpretativi,
si ritiene opportuno ritornare sull'argomento per illustrare i
principi del diritto comunitario sui quali la Commissione CE ha
basato le sue contestazioni e, una volta chiariti tali principi, per
applicarli in forma generalizzata a tutti gli aspetti operativi
dell'Amministrazione collegati in qualche modo alla indicazione dei
dati dei pneumatici sulle carte di circolazione dei veicoli.
2. ASPETTI DEL DIRITTO COMUNITARIO RIGUARDANTI LA CREAZIONE DEL
MERCATO INTERNO.
La libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione è uno
degli obiettivi stabiliti dal Trattato di Roma.
Per attuare tale obiettivo, la UE, preso atto che le norme tecniche
in vigore presso gli Stati Membri prima della istituzione della
Comunità Economica costituivano un ostacolo alla libera circolazione
delle merci, avviò un programma mirato all'armonizzazione delle
normative tecniche.
Per i veicoli a motore, per i loro rimorchi e per i loro
dispositivi di equipaggiamento, il programma, basato sul principio
della "omologazione", è oggi praticamente realizzato e la quasi
totalità delle norme tecniche comunitarie che regolamentano il
settore è in armonizzazione obbligatoria, vale a dire ad un livello
di armonizzazione tale che gli Stati membri devono strettamente
attenersi ad esse, senza possibilità di deroghe, in tutti gli
aspetti che, a livello nazionale, regolamentano la loro immissione
nel mercato e il loro impiego.
3. CASO DEI PNEUMATICI
3.1 . I pneumatici destinati all'allestimento dei veicoli a motore e
loro rimorchi compresi nel campo di applicazione della direttiva
70/156/CEE sono regolamentati dalla direttiva 92/23/CEE, mentre
quelli destinati all'allestimento dei veicoli a due o a tre ruote e
assimilati compresi nel campo di applicazione della direttiva
92/61/CEE, sono regolamentati dalla direttiva 97/24/CE.
Le due direttive 92/23/CEE e 97/24/CE sono direttive in
armonizzazione obbligatoria e dal punto di vista dei contenuti sono
strutturate in due parti: una riguardante l'omologazione dei
pneumatici e l'altra l'omologazione del veicolo per quanto attiene
alla installazione dei pneumatici.
3.1.1. Nella parte relativa all'omologazione dei pneumatici, si
stabiliscono le procedure amministrative da applicare, le
prescrizioni tecniche alle quali i pneumatici devono risultare
conformi e le procedure di prova con le quali va verificata la
conformità del tipo di pneumatico alle prescrizioni tecniche.
La omologazione del pneumatico è attestata dal marchio di
omologazione che va posto sulla fiancata dei pneumatici offerti in
vendita che comprende una serie di codici che corrispondono ai
seguenti dati:
- lo Stato che ha rilasciato la omologazione,
- il numero di omologazione,
- la designazione dimensionale del pneumatico,
- la categoria di velocità, vale a dire la velocità massima alla
quale il pneumatico può essere
impiegato,
- l'indice di carico che indica il valore del carico che il
pneumatico può portare in
relazione alla velocità di impiego.
Per completezza di informazione si sottolinea la circostanza che,
poiché le due direttive stabiliscono il principio di equivalenza
della omologazione CE a quella ECE/ONU, secondo le norme tecniche
stabilite nei regolamenti ECE/ONU n.30, n.54, e n.75, il marchio di
omologazione ECE può essere utilizzato in alternativa a quello CE,
ciò anche perché i due marchi forniscono esattamente le stesse
informazioni tecniche con codici identici.
3.1.2. Nella parte relativa alla omologazione del veicolo per quanto
riguarda la installazione dei pneumatici si stabiliscono le norme
che definiscono la compatibilità tra i pneumatici identificati e
descritti tecnicamente dal loro marchio di omologazione e le
caratteristiche geometriche, ponderali e di velocità massima del
veicolo verificate in sede di omologazione nonché le procedure delle
prove da effettuare sul veicolo per verificarne la conformità alle
prescrizioni.
Oltre a ciò questa parte della direttiva fissa le procedure
amministrative di omologazione che comprendono tra l'altro i dati
tecnici essenziali del pneumatico da inserire nella scheda di
omologazione e nel certificato di conformità del veicolo e cioè:
- la designazione dimensionale del pneumatico,
- il simbolo della categoria di velocità minima
compatibile con la velocità massima di progetto,
- l'indice di capacità di carico minima compatibile con
carico sull'asse.
4. SINTESI DEL PUNTO DI VISTA COMUNITARIO
Quanto sopra esposto può sintetizzarsi nella affermazione che la
normativa comunitaria in materia di omologazione e di impiego dei
pneumatici realizza gli obiettivi stabiliti dagli articoli 94 e 95
(ex 100 e 100a) del Trattato e cioè la istituzione del mercato
interno dei pneumatici.
Infatti le norme armonizzate che hanno sostituito le vecchie norme
nazionali assicurano un "elevato livello di sicurezza" e, eliminando
prescrizioni inutili, tutelano il consumatore fornendogli gli
elementi essenziali sui quali basare una scelta avveduta in un
libero mercato non affetto da distorsione di concorrenza e quindi
capace di esprimere tutti i suoi potenziali.
In tale ottica, la indicazione della marca dei pneumatici sulla
carta di circolazione che, come precedentemente illustrato, è
completamente inutile ai fini della individuazione delle
caratteristiche tecniche, limiterebbe ingiustificatamente le
possibilità di scelta del consumatore e creerebbe posizioni
dominanti nell'ambito commerciale ed industriale.
Ed è appunto da tale considerazione che è nata la contestazione
della Commissione esecutiva CE che ha determinato la emanazione
della circolare A.6 dell'8 febbraio 2000 cui si fa seguito.
5. CONCLUSIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE
Proiettando quanto precedentemente esposto nel contesto operativo
dell'Amministrazione, al fine di allineare le realtà nazionali alle
disposizioni comunitarie, si passano in rassegna tutti gli aspetti
operativi nei quali potrebbero crearsi situazioni di contrasto tra
procedure nazionali e norme comunitarie; quanto sopra tenendo
presente che nel passato, per una serie di ragioni allora
plausibili, sono state rilasciate carte di circolazione con
l'indicazione della marca dei pneumatici e che nel futuro, per la
impossibilità di adeguare prontamente i facsimilia elettronici
memorizzati presso il CED che costituiscono il supporto alla stampa
delle carte di circolazione, il fenomeno potrà ripetersi.
5.1. Omologazioni di veicoli rilasciate dalle autorità Italiane
A conferma della prassi sino ad oggi seguita, in tutti gli atti
relativi a omologazioni dei veicoli rilasciate dalla Autorità
omologante Italiana (scheda tecnica, verbali di prova, scheda di
omologazione, certificati di conformità ecc.) dovrà essere omessa la
indicazione della marca dei pneumatici dei veicoli.
5.2.Memorizzazione dei dati di omologazione nel CED
Nel caso di omologazioni rilasciate da autorità omologanti di altri
Stati Membri con la indicazione della marca dei pneumatici, caso
verificatosi a più riprese nel passato, il facsimile della carta di
circolazione sarà memorizzato, omettendo tale dato e in occasione
della memorizzazione dei facsimilia di estensioni di omologazione,
si procederà alla verifica dei facsimilia relativi allo stesso tipo
di veicolo al fine di eliminare eventuali annotazioni della marca
dei pneumatici.
5.3 Immatricolazioni di veicoli provenienti dall'estero o a seguito
di collaudo in unico esemplare
Nelle carte di circolazione rilasciate in base alle procedure di
collaudo in unico esemplare o a seguito di nazionalizzazione si
ometterà la indicazione della marca dei pneumatici.
5.4. Revisione dei veicoli
In sede di revisione, nella eventualità che la carta di circolazione
riporti la marca dei pneumatici, eventuali difformità riscontrate
tra la marca dei pneumatici installati nel veicolo e quella indicata
nella carta di circolazione non saranno tenute in conto ai fini
dell'esito della revisione.
5.5. Controlli su strada effettuati dalla autorità di polizia
Anche in questo caso, si adotteranno i principi informatori indicati
al punto 5.4. e eventuali difformità tra la marca dei pneumatici
indicata nella carta di circolazione dei veicolo e la marca dei
pneumatici installati nel veicolo non potranno essere considerate
motivi di contravvenzione.
5.6. Deroghe
Si ritiene opportuno rammentare che a norma dell'appendice 2
dell'allegato XI della Direttiva 98/14/CE recepita con Decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4 agosto 1998
pubblicato nel SOGU n. 202 del 31 agosto 1998, i veicoli blindati
possono non rispettare la direttiva 92/23/CE.
6 Varie
Gli Uffici Provinciali daranno ampia diffusione dei contenuti della
presente circolare ai Centri di Revisione aventi sede nelle zone di
competenza territoriale.
Eventuali casi non previsti verranno risolti in base allo schema
interpretativo illustrato.
La presente circolare verrà inserita nel sito internet
www.trasportinavigazione.it
IL DIRETTORE dell'Unità di Gestione
(Dr. Ing. Ciro Esposito)
CL/dc